Edilizia Rurale
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L’attività edilizia nelle zone agricole è disciplinata dalla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
Questa legge ha stabilito che, per costruire residenze o strutture agricolo-produttive in zona agricola, è necessaria l’approvazione di un Piano aziendale da presentare allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio.
Per strutture agricole-produttive s’intendono: cantine vitivinicole, strutture di allevamento con pertinenze funzionali, edifici di lavorazione prodotti agricoli, annessi agricoli, depositi, strutture malghive, etc.
L’attività societaria garantisce la stesura del piano aziendale, ma anche tutte le valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria, al fine di sviluppare l’intera progettazione e successiva direzione lavori di edifici agricoli-rurali (nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ordinaria e adeguamento norme igienico sanitarie).