Programmi di Monitoraggio

Il proponente in caso di informazioni non sufficienti rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario e che non consentano quindi di escludere, con ragionevole certezza scientifica, la possibilità di incidenza significativa negativa a carico degli elementi tutelati, ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, può ricorrere ad un programma di monitoraggio per integrare il proprio studio per la valutazione di incidenza con nuove evidenze scientifiche.